Unioni Civili Napoli

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La richiesta di costituzione di un’unione civile va sottoscritta congiuntamente da chi la richiede davanti all’Ufficiale di Stato Civile. Per procedere occorre compilare il modulo di richiesta.

Inviare un’email all’indirizzo unioni.civili@comune.napoli.it oppure statocivile@pec.comune.napoli.it completa dei dati anagrafici dei richiedenti e di un recapito telefonico, per concordare un appuntamento con l’ufficio per la consegna del modulo e la redazione della richiesta di unione civile. Per ogni eventuale chiarimento è possibile indirizzare un messaggio al seguente indirizzo e-mail: unioni.civili@comune.napoli.it. oppure telefonando allo 081-7958552 (dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30).

Per i mesi di agosto e settembre la richiesta di costituzione di una unione civile sarà verbalizzata esclusivamente a cura del Servizio Anagrafe Stato Civile ed Elettorale presso l’ufficio ubicato al quarto piano di Palazzo S. Giacomo. Per gli stessi mesi le unioni civili potranno poi essere registrate, a pagamento, presso la Sala della Loggia del Maschio Angioino oppure gratuitamente presso la Sala della Giunta Comunale a Palazzo S. Giacomo, Piazza Municipio secondo la disponibilità delle sale.

A partire dal mese di ottobre le richieste potranno essere presentate unicamente in tutte le dieci municipalità, presso le quali potranno poi essere registrate gratuitamente le unioni civili.
Le coppie, seguendo l’ordine di prenotazione, verranno richiamate e invitate a presentarsi presso il luogo e nella data fissati ai fini della costituzione dell’Unione. I cittadini debbono presentarsi con il documento di identità e due testimoni.

Il cittadino straniero che vuole costituire in Italia un’unione civile deve presentare, al momento della richiesta, anche una dichiarazione dell’autorità competente del proprio Paese dalla quale risulti che, secondo l’ordinamento giuridico di appartenenza, nulla osta alla costituzione dell’unione civile. La dichiarazione deve essere preventivamente legalizzata presso la Prefettura di Napoli, se non vi sono convenzioni internazionali tra l’Italia e lo Stato di appartenenza dello straniero che ne stabiliscano l’esenzione. Il documento, oltre alla dichiarazione di cui sopra, deve contenere le generalità complete dell’interessato (nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza e stato civile).

Regime patrimoniale dell’unione civile: all’atto della costituzione dell’unione civile le parti possono dichiarare la scelta del regime patrimoniale di separazione dei beni o di comunione dei beni. In assenza di dichiarazione il regime patrimoniale dell’unione sarà quello della comunione dei beni.

Eventuale scelta del cognome comune dell’unione civile: l’art. 4 del DPCM consente alle parti di indicare uno dei loro cognomi quale cognome comune dell’unione civile, che potrà essere aggiunto al cognome dell’altra parte. Tale dichiarazione deve essere effettuata al momento della costituzione dell’unione civile e comporta l’annotazione della variazione del cognome nell’atto di nascita dell’interessato. In conseguenza di ciò verrà altresì modificato il suo codice fiscale.

Casi particolari

  1. Ai sensi dell’art. 1, comma 4, del DPCM, se una delle parti, per infermità o altro comprovato motivo, è nell’impossibilità di recarsi alla casa comunale l’Ufficiale dello Stato Civile si trasferisce nel luogo in cui si trova il dichiarante e riceve la richiesta di costituzione dell’unione civile presentata congiuntamente da entrambe le parti. Con le stesse modalità, dopo aver effettuato i controlli richiesti dalla legge, l’Ufficiale dello Stato Civile si recherà nuovamente nel luogo ove si trova il dichiarante impossibilitato a muoversi al fine di ricevere la dichiarazione di costituzione dell’unione, alla presenza di due testimoni, con i documenti di identità (art. 3, comma 6, del DPCM).
  2. Ai sensi dell’art. 3, comma 7 del DPCM, nel caso di imminente pericolo di vita di una delle parti, l’Ufficiale dello Stato Civile riceve la dichiarazione costitutiva dell’Unione anche in assenza di precedente richiesta, previo giuramento delle parti stesse sulla sussistenza dei presupposti per la costituzione dell’unione e sull’assenza di cause impeditive.

Matrimoni e/o unioni civili tra persone dello stesso sesso contratte all’estero

L’art. 8, comma 3, del DPCM stabilisce che gli atti di matrimonio e gli atti di unione civile tra persone dello stesso sesso, contratti all’Estero secondo le norme vigenti nel paese di formazione dell’atto, possono essere trascritti su richiesta degli interessati nel Registro delle Unioni Civili. Ai fini della trascrizione l’atto potrà essere inoltrato all’Ufficiale di Stato Civile del comune di residenza dell’interessato tramite l’Autorità Diplomatica Italiana nel paese di formazione dell’atto oppure consegnato direttamente dall’interessato stesso. L’atto dovrà essere tradotto e legalizzato secondo la normativa e le convenzioni internazionali vigenti.

Per chi ha già contratto all’estero un’unione civile o un matrimonio tra persone dello stesso sesso non è possibile ripetere il procedimento di costituzione dell’Unione Civile in Italia, sulla base delle disposizioni previste dalla Legge n. 76/2016. Non sono trascrivibili nel Registro le unioni civili, contratte all’Estero, tra persone di sesso diverso.

Testo della legge: www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2016/05/21/16G00082/sg

La Legge 20 maggio 2016, n. 76, recante “Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze” è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 118 del 21-5-2016 ed è entrata in vigore il 5 giugno 2016.

Il DPCM n. 144 del 23/07/2016 “Regolamento recante disposizioni transitorie necessarie per la tenuta dei registri nell’archivio dello stato civile, ai sensi dell’art. 1, comma 34, della Legge 20 maggio 2016 n. 76″ è in vigore dal 29 luglio 2016

Convivenze di fatto

Convivenze di fatto

La Legge 20 maggio 2016, n. 76, “Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze” prevede la disciplina delle convivenze di fatto. Si intendono per “conviventi di fatto” due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile. Gli interessati a costituire una “convivenza di fatto” devono già risiedere nello stesso appartamento ed essere iscritti anagraficamente nello stesso nucleo familiare.

Nel caso in cui gli stessi non siano residenti, coabitanti e iscritti sul medesimo stato di famiglia è necessario rivolgersi presso lo sportello anagrafico della Municipalità competente per effettuare la variazione. Per le coppie che si erano già iscritte nel Registro delle Unioni Civili del Comune di Napoli occorre manifestare nuovamente la volontà e quindi seguire la procedura di seguito indicata.

Gli interessati devono presentare un’apposita dichiarazione sottoscritta da entrambi (modulo dichiarazione conviventi di fatto) presentandosi, nei mesi di Agosto e Settembre, presso l’Ufficio Anagrafe centrale  ubicato alla 2^ traversa via dell’Epomeo, 2 previa prenotazione da richiedere all’indirizzo anagrafe@pec.comune.napoli.it –convivenze.difatto@comune.napoli.it muniti di documento di identità valido.

Dal mese di ottobre i cittadini interessati potranno   presentare le dichiarazioni anagrafiche di convivenza di fatto  unicamente presso gli appositi sportelli della  Municipalità di residenza. La dichiarazione non può essere effettuata da coloro che facciano già parte di una unione civile, i cui effetti non siano cessati al momento della domanda di iscrizione, né dalle persone coniugate fino al momento dell’annotazione dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio sull’atto di matrimonio. Per le coppie che si erano già iscritte al Registro delle Unioni Civili del Comune di Napoli occorre manifestare nuovamente la volontà, in applicazione della nuova legge nazionale, e quindi seguire la procedura sopra indicata.

La cancellazione della convivenza di fatto può avvenire nei seguenti casi

  1. d’ufficio, in caso di cessazione della situazione di coabitazione e/o di residenza nel comune di Napoli di uno o di entrambi i componenti della convivenza di fatto o in caso di matrimonio o unione civile;
  2. su richiesta di entrambi i componenti (o di uno solo previa comunicazione all’altro), qualora vengano meno i legami affettivi di coppia e reciproca assistenza morale e materiale, presentandosi nei mesi di Agosto e Settembre presso l’Ufficio Anagrafe centrale ubicato alla 2^ traversa via dell’Epomeo, 2,previa prenotazione da richiedere all’indirizzo anagrafe@pec.comune.napoli.it – convivenze.difatto@comune.napoli.it, muniti di documento di identità valido.

Dal mese di ottobre i cittadini interessati potranno presentare le dichiarazioni anagrafiche di cancellazione della convivenza di fatto unicamente presso gli appositi sportelli della Municipalità di residenza.

Effetti della dichiarazione della convivenza di fatto

In base alla nuova Legge sulla disciplina delle convivenze, i conviventi di fatto:

  1. hanno gli stessi diritti spettanti al coniuge nei casi previsti dall’ordinamento penitenziario (art. 1 comma 38);
  2. in caso di malattia e di ricovero, i conviventi di fatto hanno diritto reciproco di visita, di assistenza, nonché di accesso alle informazioni personali, secondo le regole di organizzazione delle strutture ospedaliere o di assistenza pubbliche, private o convenzionate, previste per coniugi e i familiari (art.1 comma 39);
  3. ciascun convivente di fatto può designare l’altro quale suo rappresentante con poteri pieni o limitati in caso di malattia che comporta incapacità di intendere e di volere, per le decisioni in materia di salute oppure, in caso di morte, per quanto riguarda la donazione degli organi, le modalità di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie (art. 1 commi 40 e 41);
  4. diritti inerenti alla casa di abitazione (art. 1 commi da 42 a 45);
  5. successione nel contratto di locazione della casa di comune residenza per il convivente di fatto in caso di morte del conduttore o di suo recesso dal contratto (art. 1 comma 44);
  6. inserimento nelle graduatorie per l’assegnazione di alloggi di edilizia popolare, qualora l’appartenenza a un nucleo familiare costituisca titolo o causa preferenziale; (art. 1 comma 45);
  7. diritti del convivente nell’attività di impresa (art. 1 comma 46);
  8. ampliamento delle facoltà riconosciute al convivente di fatto nell’ambito delle misure di protezione delle persone prive di autonomia (art. 1 commi 47 e 48);
  9. in caso di decesso del convivente di fatto, derivante da fatto illecito di un terzo, nell’individuazione del danno risarcibile alla parte superstite si applicano i medesimi criteri individuati per il risarcimento del danno al coniuge superstite (art. 1 comma 49).

L’ufficiale di anagrafe rilascia la certificazione anagrafica di convivenza di fatto, riportante anche l’eventuale contratto di convivenza stipulato e ricevuto dal professionista, in regola con l’imposta di bollo. Per i mesi di agosto e settembre il Comune di Napoli rilascia tali certificazioni presso l’ufficio Anagrafe centrale ubicato alla 2^ traversa via dell’Epomeo, 2. Da Ottobre tali certificati potranno essere rilasciati dagli uffici anagrafici presso le Municipalità.

Contratti di convivenza

I conviventi di fatto possono disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune con la sottoscrizione di un contratto di convivenza che deve avere le seguenti caratteristiche formali, da rispettare anche in caso di successive modifiche o risoluzione:

– forma scritta;
– atto pubblico o scrittura privata autenticata. In caso di scrittura privata, un notaio o un avvocato dovranno autenticare le firme e attestare la conformità dell’accordo alle norme imperative e all’ordine pubblico.

Ai fini dell’opponibilità ai terzi, i contratti di convivenza con sottoscrizione autenticata da un notaio o da un avvocato devono essere trasmessi dal professionista al Comune di residenza dei conviventi entro i successivi 10 giorni dall’avvenuta stipula a mezzo PEC in formato pdf p7m con firma digitale agli indirizzi della Municipalità nella quale sono residenti o nella quale si è eletta la nuova residenza o il nuovo domicilio. Al fine di facilitare e velocizzare lo smistamento delle richieste si chiede cortesemente di indicare nell’oggetto della e-mail la sigla “Contratto C.d.F.”.

Il contratto reca l’indicazione dell’indirizzo indicato da ciascuna parte al quale sono effettuate le comunicazioni inerenti al contratto medesimo e può contenere:

  1. l’indicazione della residenza;
  2. le modalità di contribuzione alle necessità della vita in comune, in relazione alle sostanze di ciascuno e alla capacità di lavoro professionale e casalingo;
  3. il regime patrimoniale della comunione dei beni (modificabile in qualunque momento nel corso della convivenza).

Il contratto non può essere sottoposto a termine o condizione. Nel caso in cui le parti inseriscano termini o condizioni, questi si hanno per non apposti. Il contratto è nullo nei seguenti casi:

  1. in presenza di un vincolo matrimoniale, di un’unione civile o di un altro contratto di convivenza;
  2. in mancanza dei requisiti previsti per la dichiarazione di convivenza di fatto (assenza di rapporti di parentela, affinità o adozione, assenza di un legame affettivo stabile di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale);
  3. se una delle parti è minorenne;
  4. se una delle parti è interdetta giudizialmente;
  5. in caso di condanna per il delitto di cui all’articolo 88 del codice civile (omicidio consumato o tentato sul coniuge).

Gli effetti del contratto di convivenza restano sospesi in pendenza del procedimento di interdizione giudiziale o nel caso di rinvio a giudizio o di misura cautelare disposti per il delitto di omicidio del coniuge (art. 88 del Codice Civile), fino alla sentenza di proscioglimento. Il contratto di convivenza si risolve in caso di:

  1. accordo delle parti: in questo caso il provvedimento richiede il rispetto delle formalità previste per la conclusione del contratto e prevede – se i conviventi avevano scelto la comunione legale dei beni – lo scioglimento della stessa (si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del codice civile che regolano la comunione legale nel matrimonio). Se dal contratto di convivenza derivavano diritti reali immobiliari, al trasferimento degli stessi deve provvedere un notaio;
  2. recesso unilaterale: il notaio o l’avvocato che ricevono l’atto devono notificarne una copia all’altro contraente; se la casa di abitazione è nella disponibilità del recedente, l’atto di recesso dovrà concedere al convivente almeno 90 giorni per lasciare l’abitazione;
  3. matrimonio o unione civile tra i conviventi o tra un convivente ed altra persona: in questo caso la parte che ha contratto matrimonio o l’unione civile deve notificare al convivente di fatto l’estratto di matrimonio o di unione civile; una copia dovrà essere notificata anche al professionista che ha ricevuto o autenticato il contratto di convivenza;
  4. morte di uno dei contraenti: il convivente superstite o gli eredi del deceduto dovranno notificare l’estratto dell’atto di morte al professionista che ha ricevuto o autenticato il contratto di convivenza, che provvederà a notificare il contratto con l’annotazione della risoluzione del contratto all’anagrafe del comune di residenza.

I contratti di convivenza nei mesi di agosto e settembre possono essere trasmessi da Avvocati e Notai al comune di Napoli all’indirizzo PEC: anagrafe@pec.comune.napoli.it. Dal mese di Ottobre i contratti di convivenza possono essere trasmessi da Avvocati e Notai unicamente agli indirizzi PEC delle Municipalità competenti.

Riferimenti normativi: Legge 20 maggio 2016, n. 76.

Registro comunale delle Unioni Civili

A seguito della deliberazione comunale n. 451 del 07/06/2012, è possibile chiedere il rilascio di un attestato di famiglia anagrafica basata su vincoli affettivi. La deliberazione assunta nel 2012 intendeva dare una risposta al vuoto legislativo in materia, anche se limitatamente all’applicazione dei Regolamenti Comunali.

Per la sussistenza della famiglia anagrafica basata su vincoli affettivi occorrono due elementi:
– la dichiarazione della sussistenza del vincolo affettivo sottoscritta dalle persone interessate
– la convivenza anagrafica delle stesse (accertata anche a campione dall’ufficiale di anagrafe tramite il corpo di polizia municipale).

L’attestato di famiglia anagrafica basata su vincoli affettivi è rilasciato esclusivamente dall’ufficio centrale dell’Anagrafe ubicato alla 2^ traversa via dell’Epomeo, 2 nel normale orario di apertura.
Poiché la deliberazione comunale, la cui efficacia interviene solo sui Regolamenti Comunali, è di fatto superata dalle previsioni normative sulle Convivenze di fatto, si consiglia di fare riferimento al nuovo istituto e si invitano tutti gli iscritti nel registro delle unioni civili a fare nuova dichiarazione di convivenza di fatto.